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Spedizione cannabis terapeutica: il no definitivo del Consiglio di Stato

Spedizione cannabis terapeutica: il no definitivo del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato pone fine a una controversia che si protrae da diversi anni: le farmacie possono spedire cannabis terapeutica ai pazienti? Con la sentenza 6877/2024 arriva la risposta che fa chiarezza in maniera definitiva. “La consegna di medicinali stupefacenti può avvenire, in base alla disciplina richiamata, solo da parte di enti o imprese autorizzate a commerciarle (grossisti, autorizzati alla distribuzione di medicinali) a mezzo di agenzia di trasporto o corriere privato, con buono acquisto, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 309 del 1990, con specifiche prescrizioni” si legge nella sentenza.

 

Quindi il passaggio chiave sul ruolo delle farmacie. “La farmacia tuttavia, soggetto non autorizzato, non rientra tra le imprese che possono utilizzare tale mezzo per la consegna dei medicinali ai pazienti (per la consegna dei medicinali stupefacenti è prevista solo una deroga, introdotta dalla legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e la terapia dolore, deroga che riguarda solo la consegna agli operatori sanitari, qualora ritirino i farmaci in luogo del paziente, con precise prescrizioni)”.

 

Ma il Consiglio di Stato specifica anche che “la normativa vigente ammette la possibilità per i pazienti di ricevere i farmaci stupefacenti presso la loro farmacia di prossimità, mediante un sistema “protetto”, che consente alle farmacie che non effettuano preparazioni magistrali di acquisire comunque la ricetta del paziente, attivandosi poi presso un’altra farmacia, che effettua dette preparazioni, affinché, una volta preparato il farmaco, lo consegni, sempre alla farmacia, in sicurezza”. Dunque, si legittima la consegna mediante sistema protetto alla propria farmacia di fiducia, che poi eroga al paziente.

 

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