Rev (Ricetta elettronica veterinaria), ampliato l’obbligo di utilizzo: cosa cambia
Ampliato l’obbligo di utilizzo della Rev (Ricetta elettronica veterinaria). A stabilirlo è il D.lgs. n. 136/2022 in vigore da martedì 27 settembre. Un provvedimento che costituisce uno dei vari passaggi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee in fatto di sanità animale e di dispositivi medici. L’obbligo di utilizzo della Rev riguarderà anche le prescrizioni di medicinali – galenici compresi – contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali (sezioni B, C, D ed E) ad eccezione di quelli della sezione A, come morfina iniettabile o ketamina. Ciò significa che sarà dunque possibile prescrivere cannabis medica direttamente in Rev senza bisogno di mostrare copia cartacea timbrata e firmata dal veterinario.
Come specificato nel dettaglio in una circolare della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, ad essere prevista è “la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti stupefacenti inclusi nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui al l DPR 309/90. Per tali medicinali, dal 27 settembre, trova quindi applicazione il sistema della REV. Sono comprese nella dematerializzazione le prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope della tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E. Invece, continueranno a rimanere esclusi i medicinali compresi nella tabella dei medicinali sezione A per i quali resta necessaria la ricetta cartacea a ricalco”. In quest’ultimo caso, “i veterinari”, chiarisce una circolare di Federfarma Roma, “dovranno utilizzare l’apposito ricettario – approvato con Decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 – e le farmacie dovranno continuare a conservare tali ricette in farmacia”.
Altro aspetto interessante quello riguardante la dematerializzazione degli approvvigionamenti da parte dei veterinari e dei direttori sanitari: “Il Ministero della salute, con Circolare del 5 agosto 2022, ha chiarito come le disposizioni normative introdotte dal nuovo decreto prevedano la dematerializzazione delle richieste di approvvigionamento, da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari, di medicinali stupefacenti delle sezioni A, B e C e le prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica e propria) per stupefacenti delle sezioni D ed E”. La circolare della Federazione Ordini Farmacisti Italiani spiega inoltre che ad essere ricompresi nei dati che dovranno confluire nella Rev vi sono anche quelli “derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l’indicazione relativa a specie e categoria dell’animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento. Mentre i dati relativi alla prescrizione e all’uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali siano automaticamente acquisiti nel sistema informativo Vetinfo.it”.
Per quel che concerne l’operatività, Federfarma Roma ha spiegato che “per i farmaci della sez. B, C, D ed E non servirà più il timbro e la firma del veterinario prescrittore ma, qualora fossero riportati, ciò non costituisce motivo ostativo alla spedizione. A ogni modo, la ricetta elettronica dovrà sempre essere verificata e chiusa sul portale REV”. Restano però alcuni nodi da sciogliere, come la “questione del corretto adempimento dell’art. 45, comma 5, del TU stupefacenti, secondo cui ‘Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione'”. In tal senso, si spiega, sono state chieste indicazioni operative al Ministero della Salute.