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Introduzione della ricetta medica dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN: passo importante verso la semplificazione

ricetta medica dematerializzata

Introduzione della ricetta medica dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN: passo importante verso la semplificazione

Un’importante novità è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale di venerdì 15 gennaio 2021. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con provvedimento del 30 dicembre 2020, ha infatti approvato il decreto “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19“.

Cosa dice il decreto

Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si decreta che “il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti”. In tal senso, come specificato al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Mef, la ricetta elettronica è individuata “univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE)“, assegnato dal Sistema di accoglienza centrale SAC “in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore (…) eventualmente anche tramite SAR”, ovvero Sistemi di accoglienza regionali o provinciali.

 

Nel decreto si legge ancora che “a fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati (…) il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it)”. Allo stesso modo, “a fronte dell’utilizzo da parte dell’assistito della ricetta di cui al presente articolo, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011. Il SAC, anche tramite SAR, verifica le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento”.

Cosa può fare l’assistito

Come ricorda il decreto all’articolo 3, l’assistito “può accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, ad una apposita area del portale www.sistemats.it, al fine di:

a) consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati;

b) richiedere l’utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria;

c) il cittadino qualora non fosse dotato di Spid o CNS, può accedere ad un’area libera del portale del Sistema TS inserendo il NRE, il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto il cittadino potrà accedere alla sola ricetta inserita, e svolgere le stesse attività di cui alle lettere a) e b)”.

Rispetto alle finalità indicate ai punti b) e c), il decreto precisa inoltre che “il SAC, anche tramite SAR, a fronte della richiesta da parte del cittadino (…) a) invia una notifica alla farmacia prescelta dall’assistito; b) nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta dell’assistito e provvede alla «presa in carico» e alla successiva erogazione dei farmaci; c) il SAC provvede a darne immediata notifica all’assistito che provvede al ritiro presso la farmacia”.

Modalità d’uso nella fase emergenziale

Il quarto ed ultimo articolo del decreto stabilisce che “fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalità di cui all’art. 1 dell’ordinanza PC n. 651/2020 può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta”. Per l’assistito è anche possibile individuare la farmacia e comunicarle “i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:

a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;

b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico (…).

c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.

Restano ferme le iniziative per le persone più fragili tramite i servizi telefonici:

a) del Ministero della salute;

b) di ciascuna regione e provincia autonoma, eventualmente attivate”.

Il decreto si conclude con la precisazione che, nei casi di cui ai commi 2 e 3, “la farmacia individuata per l’erogazione del farmaco, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all’assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci”.